Statuto e organigramma

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita una Fondazione denominata  Fondazione Sud per la cooperazione e lo sviluppo dei paesi del Mediterraneo in abbreviato FONMED“ con sede in via Benedetto Croce 10 – 84121

SALERNO (SA) . La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Possono aderirvi soggetti singoli ed Enti  Pubblici o Privati con dotazione minima di 1.000,00 (mille/00) euro, . L’ammissione è deliberata dall’Assemblea dei soci e per sua delega dal Consiglio di Amministrazione  con la maggioranza dei due terzi dei presenti. In mancanza di consiglio di Amministrazione dal Presidente della Fondazione

Art 2 – SEDE E DURATA

La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nell’ambito territoriale della Campania , nelle regioni del Sud Italia e nei Paesi del bacino del Mediterraneo, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. La Fondazione ha sede legale in Salerno alla Via Benedetto Croce n.10 – cap 84121 ITALIA

La Fondazione svolgerà la propria attività fino al 31 (trentuno) dicembre 2063 (duemilasessantre) e può essere prorogata.

Art. 3 – SCOPO E FINALITÀ

Le attività sono svolte per ragioni di solidarietà sociale e sono finalizzate ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni economiche , sociali o familiari.

La Fondazione svolge le proprie attività allo scopo  di contribuire alla crescita sociale, culturale, di salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità, delle tradizioni culturali, del patrimonio artistico ed architettonico e culturale e del paesaggio naturale, urbano ed agrario.

La Fondazione inoltre:

a) ha il divieto di distribuire, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione;

b) ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

La Fondazione si prefigge per le finalità statutarie di promuovere intese con Istituti, Enti e/o Associazioni, Organismi o Società aventi scopi affini a quelli di cui sopra ,in particolare con i paesi rivieraschi del Mediterraneo. Può pertanto instaurare rapporti di collaborazione con enti similari nazionali ed internazionali nonché può stipulare convenzioni , concludere accordi e sottoscrivere contratti con Ministeri , Università , Istituti Universitari , Associazioni , Camere di Commercio , Camere Miste , Enti pubblici , Enti privati.

Le attività della Fondazione saranno rivolte principalmente a le seguenti attività: istruzione; formazione; promozione e valorizzazione dei beni culturali, architettonici, storici e religiosi, tutela e valorizzazione dell’ambiente; promozione di energie alternative eco/bio compatibili, promuove e divulgare pratiche agricole sostenibili come l’agricoltura biologica, l’agricoltura biodinamica, la permacoltura, e  di biotecnologie,  finalizzate  al  miglioramento  delle  condizioni  di vita delle  persone  svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali, o familiari; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come definita dal d.P.R. 14 giugno 2003, n. 135; in generale gli obbiettivi del Millenium Goals definiti dall’ONU.

Particolare rilievo per la Fondazione assume l’impegno a sostenere, promuovere , sviluppare tutte le pratiche e le attività economiche che hanno principi etici e di uso sostenibile delle risorse e di salvaguardia delle risorse naturali del pianeta e dei diritti fondamentali dell’uomo , la libertà di pensiero di parola di espressione di religione di scelte politiche ed in generale cosi come fissato Il 10 dicembre 1948, dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite  che approvò e proclamò la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”.

Le attività della Fondazione inoltre intendono favorire le attività di ricerca, di studio, promuovendo progetti di ricerca, sovvenzioni di borse di studio, e la raccolta di fondi per il raggiungimento degli scopi suddetti. Potrà inoltre :

– promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori dello stesso settore o dei settori della cultura, dell’ ambiente, delle tradizioni e della ricerca;

– svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi ed in  generale della  comunicazione e dell’informazione;

– svolgere ogni altra attività idonea di supporto al perseguimento di tali finalità;

– partecipare a bandi regionali, nazionali ed internazionali compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo della fondazione;

– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

– individua le strategie ed elabora le politiche per promuovere ed intensificare le relazioni economiche e di collaborazione fra le imprese italiane ed in via prioritaria con le imprese dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo;

– promuovere e partecipare alla costituzione di associazioni ed enti tra imprese italiane e imprese di paesi del mediterraneo al fine di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragioni di condizioni economiche , sociali o familiari .

La Fondazione può partecipare a concorsi od organismi di qualunque genere per la realizzazione degli scopi istituzionali.

Art.4 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

La dotazione patrimoniale dell’Ente è costituita da beni indicati nell’atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio indicato nell’atto costitutivo è il Fondo di Dotazione , intangibile a garanzia di terzi.

Tale patrimonio potrà essere incrementato per effetto di nuove adesioni, acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Inoltre da entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie, le entrate da eventuali attività commerciali e/o produttive di beni o servizi saranno gestite con apposita contabilità separata ai sensi della normativa vigente.

La fondazione potrà ricevere beni mobili e immobili e contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi (pubblici e privati) e i proventi di eventuali iniziative promosse dalla Fondazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell’attività della Fondazione.

La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione, ed in mancanza del Consiglio di Amministrazione dal Presidente della Fondazione che delibera il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli organi di governo della Fondazione in particolare il Consiglio di Amministrazione o in mancanza di esso dal Presidente/Amministratore Unico, stabiliscono quanto del patrimonio debba essere assegnato a riserva o Fondo di Dotazione e quanto a Fondo di Gestione , cioè quanto  impiegato nelle attività proprie della Fondazione stabilendo nel Regolamento Generale eventuali percentuali da assegnare alle spese di gestione e quanto alle attività esterne

ART. 5 ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione o il Presidente /Amministratore Unico approva il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 aprile e/o per motivi particolari eventualmente entro il 30 giugno successivo il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell’esercizio decorso. Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dopo averli presentati all’assemblea, devono essere depositati nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

ART. 6 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono.

-l’Assemblea dei soci (fondatori, aderenti, benemeriti);

-il Presidente onorario;

-il Presidente – Amministratore Unico; 

– il Vicepresidente e/o Vicepresidenti

-il Consiglio di Amministrazione;

-il Collegio dei Revisori dei Conti (ovvero il Revisore);

-il Segretario e/o Direttore Generale; 

-il Comitato Tecnico Scientifico e/o comitati tecnici scientifici

-Il Centro Studi.

-Comitato Etico di Garanzia

Gli organi descritti possono non essere sempre presenti, ad esclusione dell’assemblea dei soci e del presidente.

Tutte le cariche elettive hanno la durata di 5 (cinque) anni tranne il Presidente che dura in carica sette anni, e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese ed un eventuale forfettaria indennità di partecipazione, entità stabilita dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente/Amministratore Unico.

E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli Organi Amministrativi  e di controllo di emolumenti individuali annui superiori ai 25.000 euro lordi annui  salvo dispensa dell’Assemblea, Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

ART. 7 ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci: i Fondatori , Aderenti e Benemeriti che anche successivamente alla costituzione, abbiano effettuato i versamenti come indicato all’articolo 1. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice presidente o, in loro assenza, dal socio fondatore più anziano per adesione e in seconda istanza per età.

L’Assemblea delibera sugli indirizzi generali della Fondazione, elegge ì 2/3 terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione. Ad ogni socio sia fondatore, aderente e benemerito spetta un voto.

Per la validità delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la maggioranza dei fondatori e le delibere saranno prese a maggioranza di voti.

Nel caso di seconda convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei fondatori presenti e delibererà a maggioranza semplice.

L’Assemblea deve essere convocata entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del bilancio economico e finanziario consuntivo relativo al precedente esercizio.

L’Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio di Amministrazione  o il Presidente e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un terzo dei fondatori.

o da 2/3  dei soci aderenti e benemeriti. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare oltre che luogo, data ed ora.

Le convocazioni dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica ,  lettera, o fax o  altra  modalità tracciata  di invio e recezione entro il decimo giorno antecedente quello stabilito per l’Assemblea a tutti i soci agli indirizzi risultanti presso la fondazione. Fatto salvo Assemblee Straordinarie convocate dal Presidente che potrà ridurre i tempi di convocazione a sole 48 ore.

L’ assemblea delibera sull’ approvazione del bilancio e rendiconto economico-finanziario consuntivo, sulla nomina dei 2/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo, sulle modifiche dello statuto (con le modalità previste dall’eventuale regolamento) e sullo scioglimento nei limiti stabiliti dalla legge. Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale.

ART. 8  SOCI FONDATORI

Sono soci Fondatori tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato alla fase costituente della fondazione.

I soci Fondatori potranno designare anche per  via testamentaria  persone destinate a succedere nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto.

il titolo  di socio fondatore  si può acquisire anche successivamente al momento della fondazione nelle modalità che il CdA indicherà nel Regolamento Generale della Fondazione. I soci Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione se non per colpa grave.

Art.9 SOCI ADERENTI

Sono aderenti le persone fisiche e giuridiche e gli Enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che presentino domanda di adesione alla Fondazione e concorrano ad integrare il patrimonio con un apporto, in denaro o in natura, non inferiore a quanto verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

La determinazione del valore del bene che verrà acquisito al patrimonio della Fondazione avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima peritale.

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione o del Presidente/Amministratore Unico l’accettazione delle domande di adesione. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente di condividere gli scopi e l’ispirazione della Fondazione e di accettarne Statuto e Regolamento Generale.

Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, nè rivendicare diritti sul patrimonio. Perdono la qualità di aderenti i membri che non ottemperino agli impegni finanziari assunti o che vengano meno agli impegni morali di condivisione degli scopi statutari

ART. 10 SOCI BENEMERITI

Il Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente /Amministratore Unico può attribuire la qualifica di benemerito alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e agli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione con contributi volontari particolarmente significativi, ivi compreso il proprio apporto professionale, o che si siano distinti per particolari meriti nella società civile.

Il Consiglio di Amministrazione istituirà un Albo dei benemeriti, la cui tenuta e la cui disciplina sarà definita con un apposito regolamento predisposto dal Consiglio medesimo.

I Benemeriti che, volontariamente, concorrono al patrimonio della Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, nè rivendicare diritti sul patrimonio. Perdono la qualità di benemeriti i membri che non ottemperino agli impegni finanziari assunti o che perdano i requisiti di onore e merito.

ART. 11 CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

La Fondazione può essere retta da  Un Presidente/Amministratore Unico o da  un Consiglio di Amministrazione. Le due diverse modalità di Governo possono essere  prese in fase  di Costituzione o in una Assemblea dei soci con 2/3 dei voti

La Fondazione  se è retta da un Consiglio di Amministrazione, questo è  composto da tre  a quindici membri nominati per la prima volta in sede di Costituzione della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati 2/3 (due terzi) dall’Assemblea,  ed  un 1/3  i viene nominato dal Presidente uscente e comunque deve essere garantita la presenza dei soci fondatori per almeno dei due terzi  del CdA questo principio può essere superato nel caso manchino sufficienti Soci Fondatori o per loro formale rinuncia ad essere membri del CdA in tal caso possono essere eletti sia soci benemeriti che soci aderenti che figure della società civile, in mancanza di soci che accettino la nomina. Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione tramite cooptazione. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

– delega il Presidente alla firma degli atti contabili compresi quelli presso gli istituti bancari o su proposta del Presidente un proprio componente o il Segretario;

– programma anno per anno l’attività della Fondazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

– sottopone all’approvazione dell’Assemblea sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l’anno successivo;

– delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

– delibera l’ammissione dei Soci Aderenti delibera la nomina dei Soci Benemeriti

– Delibera l’esclusione dei Soci Aderenti e Benemeriti che dopo reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto.

-delibera gli incrementi del patrimonio;

– destina ,se  non presenti specifici vincoli dei donatori,  i fondi a patrimonio o a gestione secondo le specifiche necessità ed ai fini del perseguimento degli scopi statutari.

– provvede all’assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

– provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione;

– Può istituire Comitati per specifici progetti ed iniziative della Fondazione

– Può istituire un Centro Studi per elaborare documenti e ricerche d’interesse specifico della Fondazione

– approvare eventuali regolamenti interni;

– eleggere al suo interno uno o più Vicepresidenti;

– nominare i componenti del Comitato Scientifico; i componenti del Centro Studi e dei Comitati;

– nominare, eventuale, Direttore Generale della Fondazione ( o Segretario Generale), determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell’incarico;

– conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni

– Redige il Regolamento Generale della Fondazione.

– Elegge, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;

– Delibera sull’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci alla fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente 2 (due) volte l’anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente  lo ritenga necessario o ne sia fatta  richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. La presenza al CdA non è delegabile così il voto non può essere dato per rappresentanza. L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito per email e/o lettera , e-mail, PEC, Raccomandata anche a mano, o ogni altro mezzo tracciato, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 24 ore prima dell’ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico perché documentabile.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere scritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, in alternativa ad un “libro verbali” possono essere utilizzati documenti cartacei numerati in modo progressivo ed opportunamente archiviati. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa  senza diritto di voto il Segretario, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso, in mancanza del Segretario sarà nominato un membro del CdA “segretario verbalizzante”.

Tutte le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Presidente/ Amministratore Unico (Presidente a.u.) nel caso non venga costituito/eletto il Consiglio di Amministrazione nella fase  di costituzione o per volontà dell’assemblea con almeno i 2/3 dei voti.

Art.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato in fase costituente dall’assemblea e successivamente a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio. Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente resta in carica sette anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

-convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

– nomina un terzo del nuovo Consiglio di Amministrazione alla naturale scadenza

-provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell’ausilio del Consigliere Segretario e/o del Segretario Generale;

-firma tutti gli atti della fondazione;

-predispone lo schema di bilancio;

-provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie

-adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all’approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza utile,

In mancanza della costituzione o dell’elezione del Consiglio di Amministrazione, svolge tutte le funzione del Consiglio di Amministrazione nella figura di Presidente/Amministratore Unico (Presidente a.u o nella dizione Presidente CEO.)

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al  Consigliere Segretario o ad uno o più membri del

Consiglio. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione e/o all’Assemblea.

ART.13 VICE PRESIDENTI

La Fondazione può avere uno o più Vice Presidenti.

I Vice Presidenti, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente, in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri, se delegato formalmente. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente in funzione delle specifiche deleghe ricevute.

ART. 14 IL PRESIDENTE ONORARIO

È una figura non obbligatoria di particolare spicco nella vita sociale e/o della fondazione è proposto dal presidente della fondazione all’assemblea che ne vota la nomina.

La durata della presidenza onoraria è stabilità nel regolamento generale. Alla figura del presidente onorario non  spettano  incarichi  di  responsabilità  nella  gestione  della  fondazione  ma  di  sola rappresentanza  e di portavoce  delle attività della fondazione  stessa. Partecipa di diritto ma senza voto ai Consigli di Amministrazione.

Art .15 ORGANI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione o Il Presidente/Amministratore Unico nomina, dal momento del

Riconoscimento Giuridico della Fondazione, un Organo di Controllo a garanzia del patrimonio e dei terzi.

L’Organo di Controllo può essere costituito alternativamente da :

– un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea che restano in carica cinque anni e sono rieleggibili o da un Revisore dei Conti unico o da ulteriori soluzioni ammesse dalla Normativa Vigente al momento del Riconoscimento Giuridico. L’Organo di Controllo esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione. L’attività di controllo sulla Fondazione, inoltre, verrà svolta dalle Istituzioni Pubbliche indicate dalla Normativa vigente.

Art 16 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il comitato tecnico scientifico può essere costituito. Se deliberata la costituzione dall’CdA, è nominato dal Consiglio di Amministrazione. I compiti e funzionamento di tale Organo verranno individuati e regolati dall’Organo Amministrativo in sede di nomina di stesura del regolamento generale della fondazione . I comitati potranno essere anche settoriali e/o finalizzati a progetti e/o missioni specifiche .

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per

la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali o altro chiarimento ed ausilio per tutte le attività o delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono confermabili. L’incarico può cessare per dismissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Art. 17 Comitato Etico di Garanzia (CEG)

E’ istituito il Comitato Etico di Garanzia (CEG) nominato dall’Assemblea dei Soci della Fondazione che resta in carica per cinque anni.

Il CEG analizza ed esprime parere consultivo su progetti ed iniziative promosse dalla Fondazione su proposta del Presidente. In particolare il CEG si occupa di valutare la “coerenza” strategica dei progetti e delle iniziative con lo scopo sociale della Fondazione.

Il CEG è composto da un Presidente e da due componenti da individuare nel mondo delle scienze sociali, storiche culturali ed economiche; nel mondo delle professioni e nel mondo delle associazioni non profit che si dedicano ad iniziative umanitarie.

Art. 18 I LIBRI CONTABILI

La documentazione contabile è quella prevista dalle Norme Finanziari e Fiscali del settore di attività della

Fondazione.

Tra i libri della Fondazione e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

1)il libro dei verbali dell’assemblea;

2)il libro dei verbali del Consiglio di amministrazione;

3)il libro giornale della contabilità;

4)il libro dell’inventario,

Tali libri, devono essere: redatti e custoditi in conformità alla normativa vigente.

Art. 19 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L’esercizio finanziario della Fondazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno dal momento del riconoscimento giuridico della Fondazione.

Alla fine di ogni anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea approva il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’anno successivo predisposto dal Consiglio stesso, avendo cura di attenersi alle regole di un’ordinata contabilità.

Nelle more della fase di riconoscimento, l’esercizio finanziario su cui si basa il bilancio consuntivo e preventivo e tutte le registrazioni contabili è comunque dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 20  ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

L’Assemblea, con la maggioranza dei due terzi, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. In caso di scioglimento della Fondazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Ai sensi dell’art. 28 c.c., quando lo scopo della Fondazione è esaurito o divenuto impossibile (o di scarsa utilità), o il patrimonio è divenuto insufficiente.

l’Assemblea dei Soci o l’Autorità competente potrà, anzichè dichiarare l’estinzione, provvedere alla trasformazione in altra forma giuridica.

In caso di estinzione, il patrimonio sarà devoluto a Enti senza scopo di lucro, per fini di utilità sociale aventi oggetto analogo o affine a quello della Fondazione. All’atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative che abbiano finalità e scopi affini alla Fondazione. , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21  NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell’atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale della Fondazione redatto dal consiglio di Amministrazione, al Codice Civile e alle disposizione di Legge in materia.